Lo Statuto
SCOPI E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “Ingegneri@napoli” persegue lo scopo prioritario dello sviluppo professionale dell’ingegnere attraverso la promozione e lo sviluppo di attività culturali, di ricerca, di formazione e di qualificazione. In particolare, l’Associazione intende perseguire i seguenti scopi:
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi tecnico-scientifici ed applicativi connessi all’Ingegneria, riunendo gli Ingegneri per favorire la reciproca collaborazione, il confronto delle proprie esperienze professionali e lo scambio delle conoscenze nell’assoluto rispetto della deontologia professionale;
- Promuovere azioni per la qualificazione professionale e la promozione della figura dell’ingegnere, mediante attente e continue analisi degli specifici problemi inerenti la professione, nei diversi ambiti di lavoro;
- Incentivare i contatti con il mondo produttivo, Enti pubblici e privati, per favorire un miglior inserimento degli Ingegneri nelle attività professionali, industriali ed economiche del Paese;
- Ispirarsi ai principi della solidarietà sociale, promuovendo in forma di volontariato l’attività degli Ingegneri nell’ambito della prevenzione e protezione Civile;
- Favorire la diffusione dell’apprendimento permanente come motore dell’innovazione e fattore chiave dello sviluppo di competenze personali, professionali, imprenditoriali e sociali;
- Sostenere l’attività di enti nazionali ed internazionali che agiscono nel campo degli studi professionali, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell’attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;
L’Associazione persegue le proprie finalità a mezzo di:
• Strumenti di comunicazione e sviluppo culturale quali un proprio sito web ed eventuali blogs;
• Mostre ed esposizioni temporanee;
• Convegni scientifici, incontri di studio, eventi, seminari;
• Centro di documentazione;
• Pubblicazioni;
• Promozione di concorsi e di premi;
• Viaggi e visite culturali;
• Incontri ed attività aggreganti tra Ingegneri.
Articolo 4)
L’Associazione “Ingegneri@napoli”, per il perseguimento dei suoi fini, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività sia garantendo piena libertà di idee e di forme espressive, sia favorendo in ogni modo e con qualunque mezzo la circolazione del proprio patrimonio culturale, collaborando con altre associazioni, enti pubblici e privati, fondazioni, istituzioni, scuole e università. L’Associazione “Ingegneri@napoli”, per il raggiungimenti dei suoi obiettivi, intende proporre, favorire e sviluppare varie attività, tra cui in particolare:
1. Istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione anche avvalendosi di consulenti esterni, così da poter offrire specifici percorsi formativi di: istruzione e formazione professionale, istruzione e formazione tecnica superiore, alta formazione; qualificazione, specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante;
2. Promuovere e realizzare iniziative editoriali, scritte e audiovisive e su supporti informatici, riservandosi i diritti di copyright, tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica;
3. Promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
4. Promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse degli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
5. Effettuare analisi, indagini sui fabbisogni professionali, inchieste e sondaggi di opinione;
6. Promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
7. Provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria;
8. Organizzare attività culturali scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
9. Istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnicoscientifiche e giuridico-economiche;
10. Organizzare, promuovere, sovvenzionare “stages” di Ingegneri presso privati e/o società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
11. Offrire alla collettività la propria disponibilità ad operare sul territorio in situazioni di emergenza, mettendo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, l’esperienza e la conoscenza tecnica dei propri
associati per predisporre piani particolareggianti di intervento, effettuare studi di prevenzione e protezione in casi di micro calamità;
12. Approntare ed aggiornare apposito elenco degli iscritti, con le rispettive specializzazioni ed esperienze professionali, da sottoporre all’attenzione di Aziende private, Amministrazioni pubbliche ed agli Enti di maggior interesse per la categoria;
13. Promuovere, elaborare e realizzare progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione anche al servizio del sistema territoriale delle Amministrazioni ed Enti Pubblici locali e nazionali nonché degli organismi internazionali;
14. Partecipare ad altre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela, ad imprese o a società aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con l’oggetto sociale;
15. Svolgere tutte le attività - anche di prestazione di servizi - connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.
Compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni ed altre malleverie sempre che siano coerenti con lo spirito dell’Associazione e contro ogni forma di emarginazione e non prevedano scopo di lucro.
Per la realizzazione delle sue attività, l’Associazione può avvalersi di contributi e/o finanziamenti erogati da enti e/o istituzioni pubbliche e/o private. Qualora l’Associazione intenda finanziare tali attività con il concorso di risorse economiche di fondi, programmi, azioni, interventi dell’Unione Europea, essa reinvestirà gli utili prodotti attraverso l’impiego di tali finanziamenti nella stessa tipologia di attività.
SOCI
Articolo 5)
Possono divenire Soci dell’Associazione (con diritto di voto) tutti gli Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di riferimento, e le Associazioni professionali che ne condividano gli scopi e le finalità. Possono, altresì, divenire soci (senza diritto di voto): i laureandi cui non manchino più di tre esami al conseguimento della laurea in Ingegneria, i dottori in Ingegneria ed i professionisti di chiara fama.
I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori (con diritto di voto) sono: 1) coloro che hanno legalmente costituito l’Associazione ed approvato il presente statuto versando la quota di € 150.00 (centocinquanta/00); 2) coloro che, entro due mesi dall’atto costitutivo, vengono accettati come tali dai soci fondatori di cui al p.to 1) e che versano la quota pro-capite di € 150.00 (centocinquanta/00) come sopra detto.
b) Soci Sostenitori (con diritto di voto) sono coloro che intendono sostenere economicamente l’Associazione, versando una quota almeno quintupla di quella dei Soci Ordinari.
c) Soci Ordinari (con diritto di voto) sono coloro che versano la quota associativa.
d) Soci Onorari (senza diritto di voto) sono i professionisti di chiara fama, non necessariamente Ingegneri o laureandi in Ingegneria o dottori in Ingegneria, che si saranno meritoriamente impegnati in attività a sostegno dell’Associazione in sintonia con gli scopi della medesima. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
e) Soci Juniores (senza diritto di voto) sono i laureandi, cui non manchino più di tre esami al conseguimento della laurea in Ingegneria, ed i dottori in Ingegneria, che versino una quota pari al 50 % di quella dei Soci Ordinari.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
Articolo 6)
L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, anche ai sensi del Regolamento interno. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei probiviri.
Per essere Socio è necessario:
a) Sottoscrivere una scheda di adesione predisposta dal Consiglio Direttivo (articolo 18), che presuppone la previa conoscenza ed accettazione dello Statuto e del Regolamento interno.
b) Versare nei termini previsti dall’articolo 22, le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto ed il Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni, al Collegio dei probiviri. I Soci in regola con i versamenti delle quote hanno diritto a:
1) Partecipare con diritto di voto all’Assemblea Generale.
2) Partecipare a tutte le attività dell’Associazione alle condizioni di volta in volta stabilite.
3) Ricevere a condizioni di favore le pubblicazioni edite dall’Associazione.
4) Usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione.
Il Socio che intende dimettersi deve darne notizia al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno finanziario (art. 23).
ORGANI E CARICHE SOCIALI
Articolo 7)
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea Generale dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente ed il Vicepresidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei revisori;
g) Il Collegio dei probiviri.
Articolo 8)
Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo (art. 18) di seguito detto Consiglio; il Presidente ed i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea Generale. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora questi sia impedito (art. 9).
Articolo 9)
Le cariche sociali durano tre anni e prevedono la rieleggibilità per non più di due volte consecutive. Le cariche che si rendessero vacanti nel corso dei triennio, fatta eccezione per il Presidente, sono reintegrate per delibera del Consiglio, che nomina quale sostituto del consigliere uscente il primo dei non eletti, come da verbale delle precedenti elezioni; comunque in caso di rinuncia, si procederà con il secondo dei non eletti, e di conseguenza. Se il Presidente rassegna le dimissioni nel corso del triennio o non è in condizioni, per qualsiasi ragione, di assolvere al suo mandato, verrà sostituito, protempore, dal Vicepresidente che, entro l’arco di due mesi, indirà nuove elezioni per la scelta del nuovo Presidente; comunque, se la fattispecie avviene nell’arco degli ultimi sei mesi del triennio, il Vicepresidente è autorizzato a condurre a termine il mandato del Consiglio.
ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 10)
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci (con diritto di voto) indicati nell’articolo 5, in regola con il pagamento delle quote sociali. Per le deliberazioni ogni Socio ha diritto ad un unico voto.
Articolo 11)
L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
a) Elegge il Presidente.
b) Determina il numero dei Consiglieri da eleggere nei limiti di quanto disposto dall’articolo 17.
c) Elegge i membri del Consiglio.
d) Delibera sui rendimenti e sui bilanci sociali annualmente presentati dal Consiglio, nonché sulle modifiche dello Statuto da questo proposte.
e) Delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno per iniziativa del Presidente o del Consiglio.
Articolo 12)
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, mediante avviso da spedirsi, per raccomandata o via posta certificata (PEC) o all’indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dall’Associato, almeno quindici giorni prima di quello indicato per la riunione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza. Nell’avviso devono essere indicati anche la data, l’ora ed il luogo della seconda convocazione.
L’ordine del giorno è definito dal Presidente, sentito il parere del Consiglio.
L’Assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio con maggioranza di due terzi. L’Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto.
L’assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio (mediante avviso scritto agli associati), si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Articolo 13).
L’Assemblea Generale in prima convocazione è validamente costituita quando intervenga un numero di Soci pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto. Se il quorum non viene raggiunto, l’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione per lo stesso giorno e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione l’Assemblea delibera sugli argomenti all’ordine del giorno con un quorum di almeno un terzo degli aventi diritto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice (metà più uno dei voti validi, escluse schede bianche o nulle); nel caso di modifiche di Statuto o di scioglimento dell’Associazione, è necessaria la maggioranza qualificata (due terzi può uno dei voti validi).
Articolo 14)
Le modifiche dello Statuto e del regolamento devono essere proposte dal Consiglio ed approvate dall’Assemblea a maggioranza qualificata.
Articolo 15)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione con il Segretario del Consiglio. In caso d’impedimento del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente. Il verbale della riunione con relative delibere è redatto dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
PRESIDENTE
Articolo 16)
Il Presidente rappresenta l’Associazione coordinandone tutte le attività:
a) Convoca l’Assemblea ed il Consiglio.
b) Ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed il potere di nominare avvocati e procuratori nelle liti.
c) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, e può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
d) Propone al Consiglio la nomina e la revoca d’impiegati e consulenti, indicando i relativi emolumenti.
e) Indice le elezioni per il rinnovo delle cariche almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
f) Presiede il seggio elettorale insieme al Segretario ed ha facoltà, sentito il parere del Consiglio, di nominare gli scrutatori sia in sede di votazione che di scrutinio.
CONSIGLIO
Articolo 17)
Il Consiglio eletto dall’Assemblea Generale, è costituito da undici membri, comprendendo tra questi il Presidente. I nuovi Consiglieri nominati nel corso del triennio decadono alla fine del triennio stesso insieme agli altri Consiglieri.
Articolo 18)
Il Consiglio ha il compito di attuare quanto deliberato dall’Assemblea ed ha tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio spetta di:
a) Deliberare sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, poi ratificati dall’Assemblea, cui verranno presentati con una relazione illustrativa.
b) Nominare il Presidente, Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
c) Proporre all’Assemblea le modifiche di Statuto.
d) Emanare le norme esecutive nello Statuto che costituiscono il Regolamento.
e) Deliberare la misura delle quote sociali.
f) Deliberare sull’osservanza dallo Statuto.
Articolo 19)
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica ed in ogni caso conformemente alle norme vigenti. Le date verranno stabilite nella prima convocazione del Consiglio all’inizio del triennio. L’ordine del giorno sarà redatto a discrezione del Presidente e del
Segretario, sentite le proposte dei Consiglieri e dei Soci, e sarà comunicato ai Consiglieri almeno tre (3) giorni prima della riunione.
Il Consiglio può deliberare solo in presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti; in tal caso le sue deliberazioni sono a maggioranza assoluta (unanimità) dei voti validi ed in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente (in caso d’impedimento dal Vicepresidente) mentre assume la funzione di segretario il Segretario del Consiglio; ove questi sia impedito assume la funzione di Segretario il Consigliere più giovane d’iscrizione o di età.
Delle deliberazioni del Consiglio fanno fede i verbali, trascritti su appositi registri, firmati dal Presidente e dal Segretario.
SEGRETARIO E TESORIERE
Articolo 20)
Il Segretario, nominato dal Consiglio, gestisce la normale attività dell’Associazione: ha tutte le funzioni organizzative di rapporto con i Soci o i Terzi, nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio, è responsabile della gestione contabile dell’Associazione, della formulazione dei rendiconti e dei bilanci consuntivi di ciascun esercizio e della preparazione dei bilanci preventivi da sottoporre al Consiglio; provvede alla conservazione delle eventuali proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 21)
Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio. Dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 22)
Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
FONDO SOCIALE, QUOTE E DURATA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 23)
Il fondo dell’Associazione è costituita da:
a) Quote annuali versate dai soci.
b) Contributi volontari, sovvenzioni, sussidi, lasciti, donazioni, e simili.
c) Eventuali proventi derivati dalle attività sociali, compresa la vendita di pubblicazioni.
d) Interessi, redditi ed ogni altro provento.
Articolo 24)
Le quote sociali annue, stabilite dal Consiglio (art. 18), dovranno essere versate di norma entro il primo trimestre di ogni anno; la quota dei Soci Sostenitori sarà almeno pari a cinque volte a quella dei Soci Ordinari; nessuna quota sociale è dovuta dai Soci Onorari. Se il versamento non viene effettuato entro il 30 giugno dell’anno di competenza, il Socio moroso potrà essere segnalato al Consiglio per i provvedimenti del caso.
Articolo 25)
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 26)
Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio con voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti o con richiesta scritta di almeno un quarto dei soci. Lo scioglimento viene deliberato dall’Assemblea a maggioranza qualificata. In caso di scioglimento l’Assemblea, su proposta del Consiglio, delibererà circa le modalità della liquidazione dell’assegnazione delle eventuali attività.